Cos'è utile sapere:
Può essere richiesto ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla PA e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata. Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1. i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale.
2. i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi.
3. la documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
5. i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento.
6. i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune.
7. i documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune.
8. i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.
Requisiti:
Possono esercitare il diritto di accesso agli atti, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da suo delegato ( es: legale rappresentante- difensore, procuratore, tutore)
Come fare:
La domanda di accesso ai documenti amministrativi, redatta su apposito modulo, può essere presentata a mano o spedita a mezzo di servizi postali o alla casella di posta elettronica certificata del Comune. Nel caso di richieste inviate via fax allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
In quanto tempo:
Durante il corso di pubblicazione dei documenti all’ Albo Pretorio: il rilascio di copia e di esame è soddisfatto entro 30 giorni.
Quanto costa:
Ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.